La normativa italiana in materia di rifiuti, a partire dal decreto Ronchi….

In Europa sono state promulgate alcune direttive sui rifiuti e sul loro smaltimento. In particolare le direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/68/91CEE sui Rifiuti pericolosi e sugli imballaggi sono state recepite mediante il decreto legislativo n.22/97, del 05.02.1997, meglio conosciuto come “Decreto Ronchi”.

Il Decreto Ronchi è una legge quadro che disciplina la gestione dei rifiutinelle sua interezza, da quelli non pericolosi, ai rifiuti pericolosi, agli imballaggi ed ai rifiuti generati dagli imballaggi. Tutti i rifiuti devono essere recuperati, quando possibile, e smaltiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare danno all’ambiente.

Le difficoltà nel comprendere la legislazione italiana in materia di rifiuti sono aumentate dalle numerose nozioni che la legge italiana ha stabilito per definire e classificare i rifiuti.

A livello europeo, l’orientamento è quello di effettuare la semplice suddivisione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Tuttavia, la nostra legislazione nazionale ha sviscerato l’argomento, producendo le seguenti nozioni di rifiuto:
1. residuo,
2. rifiuti che hanno un valore commerciale,
3. rifiuti speciali,
4. materie prime secondarie,
5. combustibile da rifiuti.

La gestione complessiva ed integrata del rifiuto si è strutturata mediante le seguenti attività:
– prevenzione della produzione
– recupero dei rifiuti
– smaltimento.

Già nell’art. 3 del decreto Ronchi si npuò leggere che alla prevenzione e riduzione dei rifiuti deve essere data la massima priorità. Per tale ragione chi produce rifiuti deve prestare attenzione in primo luogo a ridurre le quantità dei rifiuti prodotti ma deve anche limitare la pericolosità dei rifiuti (qualora li produca), in base al principio della responsabilità estesa (REP) proposto dalla strategia comunitaria di gestione dei rifiuti.

Secondo quanto affermato dall’art. 4, il contenimento delle attività di smaltimento deve essere realizzato mediante:
– il reimpiego ed il riciclaggio,
– le altre forme di recupero per ottenere materia dai rifiuti,

– l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni d’appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
– l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Le parole chiave nella gestione dei rifiuti sono quindi “riduzione“, “riutilizzo“, “riciclaggio“, “recupero di materia prima“. Queste sono considerate forme di smaltimento prioritarie rispetto a tutte le altre forme di recupero possibili.

In base a quanto riportato nell’art. 5, lo smaltimento deve essere considerato solo come la fase residuale del sistema di gestione dei rifiuti integrato. Lo stesso art. 5 continua imponendo che a partire dal 1999, la realizzazione e la gestione di impianti di incenerimento può avvenire solamente se accompagnata da un adeguato livello di recupero energetico (conversione di una quota minima del rifiuto, per esempio per teleriscaldamento o per la produzione di energia eletrica).

Al decreto Ronchi va riconosciuto il merito di aver cambiato completamente la vecchia ed imperante concezione del “tutto in discarica”, parallelamente ad una presa di coscienza che il confinamento dei rifiuti in discarica non rappresenta la risoluzione al problema, ma invece crea tutta una nuova serie di problematiche, spesso difficili da gestire. Il problema più grande rimane ora quello di far uscire quest’idea dalle teste di amministratori e cittadini.

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