Incentivi per la riqualificazione energetica: tutto ciò che c’è da sapere!

Proprio nelle ultime ore è stato reso noto che l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 4/E del 4 Gennaio 2011, ha finalmente ristabilito ordine in uno degli argomenti più dibattuti di questi anni, ovvero l’assegnazione delle famose detrazioni del 36% e del 55%. Ricordiamo che queste detrazioni riguardano tutti gli interventi volti al risparmio energetico effettuati su case,  appartamenti e condomini.

Vediamo però, allo stato attuale,  chi è che può beneficiare di questi sgravi fiscali e quali sono le regole da rispettare.

Partiamo con il dire che possono essere beneficiare delle agevolazioni in questione, tutti coloro che sosterranno spese relative alla ristrutturazione di edifici esistenti.

Sono compresi, però, nel progetto di intervento solo alcuni interventi peculiari che rientrano nell’ambito di lavori di riqualificazione energetica applicabili su mura, tetti pavimenti o finestre.

Ovviamente però, vi sono dei requisiti minimi da rispettare.

A tal proposito, infatti, tutti gli interventi riguardanti “muri e finestre” devono mirare ad aumentare la capacità di isolamento della stanza, a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione, in modo da bloccare la dispersione del calore.

Per quanto riguarda, invece, l’istallazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, la restrizione dei limiti si presenta in egual maniera, quindi tali lavori devono essere eseguiti e visionati da un tecnico abilitato iscritto all’ Ordine o Collegio professionale.

Rammentiamo che nei caso di riqualificazione energetica (al contrario delle ristrutturazioni edilizie)  non è indispensabile procedere all’invio della documentazione all’Ufficio delle imposte, in quanto gli unici atti da presentare sono:

  • Una scheda informativa relativa ai lavori effettuati
  • Una copia dell’ attestato di certificazione o di qualificazione

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