DIRETTIVA 2008/103/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente le nuove norme europee in materia di pile ed accumulatori di energia e di smaltimento dei relativi rifiuti (direttiva europea 2008/103). Il nuovo decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la loro gestione (“raccolta, trattamento, riciclo e smaltimento”) a fine vita, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Viene istituito un sistema improntato in modo quasi esclusivo sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori, ai quali si chiede di finanziare tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, così come la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Secondo il decreto, per pila o accumulatore si intende “una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili)”.

Tra le varie disposizioni si prevede non solo il divieto di immissione sul mercato da marzo di quest’anno di tutte le pile, batterie o accumulatori (portatili, industriali e per veicoli), anche incorporati in apparecchi, che contengano più dello 0,0005 per cento di mercurio in peso e più dello 0,002 per cento di cadmio in peso, ma il ritiro di quelle non conformi (il termine era fissato a fine dicembre 2010 e prorogato di 60 giorni).

I produttori gestiscono, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi devono consentire agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti in punti di raccolta, senza oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l’obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori. Se organizzati tramite convenzione con strutture di raccolta differenziata pubbliche, i produttori sono comunque obbligati al ritiro gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti tramite tali strutture.

I distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili, nell’ambito della organizzazione della raccolta differenziata, pongono a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.

È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli.

Entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.

I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:

– potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

– obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
– sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;

– modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti di pile e accumulatori;
– ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

– significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all’allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio

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