…i rifiuti passano anche dal D.M. 5 FEBBRAIO 1998

Il decreto ministeriale 05.02.98 sul recupero dei rifiuti intende superare l’idea del concetto del semplice smaltimento, disciplinando il recupero dei rifiuti non pericolosi.

Il decreto vuole incrementare e detteglia le attività, i procedimenti, i metodi di riciclaggio e di recupero del materiale, che viene individuato nell’allegato 1.

Si vuole garantire l’ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o nelle forme comunemente commercializzate.

I prodotti, le materie prime secondarie ottenute dal riciclaggio/recupero dei rifiuti non devono presentare caratteristiche di pericolo, che siano superiori ai materiali ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

Quando parliamo di smaltimento o di possibile collocazione al suolo dei rifiuti (leggi discariche) bisogna porre molta attenzione alle possibilità di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali, a causa del percolato dovuto alle acque meteoriche sui rifiuti così stoccati. Tra gli inquinanti presenti nel percolato, che possono presentare diversi problemi, troviamo i metalli pesanti. Per questi elementi, come per tutti gli altri inquinanti, non sono importanti le quantità totali presenti nel fango o nel rifiuto, quanto piuttosto le loro frazioni mobili che dipendono da una serie di fattori chimico-fisici quali pH, composizione della sostanza organica , potenziale redox, ecc, che sono i fattori che ne determinano la pericolosità.

Con l’articolo 9 del decreto DM 5 febbraio 1998 sui rifiuti recuperabili, viene identificato un nuovo test di cessione, che viene applicato su determinate tipologie di rifiuti, tra cui anche le scorie pesanti derivanti dal processo di termovalorizzazione, qualora queste vengano riutilizzate per formazione di rilevati, sottofondi stradali, recuperi ambientali, copertura di discariche, ecc. Viene effettuato campione rappresentativo della stessa forma fisica prevista nelle condizioni d’uso, e viene analizzato almeno all’inizio attività e ogni due anni per verificarne lo stato. Questa prova verifica l’efficienza dell’inertizzazione. La cessione viene eseguita con acqua deionizzata rinnovata ad intervalli di tempo prestabiliti, scecondo il protocollo di test. Il confronto con i valori imposti dai limiti normativi, dovrà essere eseguito con un valore risultante dal test.

Per le scorie pesanti, l’unico riutilizzo consentito dalla normativa, senza passare per il test di cessione, è rappresentato dalla procedura semplificata delineata dagli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, che ne prevede il riutilizzo in cementifici, quale materiale inerte.

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